Separazione

SEPARAZIONE: SEPARAZIONE CONSENSUALE E GIUDIZIALE, MEDIAZIONE, CONDIZIONI, MODIFICA DELLE CONDIZIONI, QUESTIONI SUCCESSIVE ALL’OMOLOGA

La separazione costituisce una cessazione legalmente sanzionata dell’obbligo di convivenza dei coniugi. In seguito alla separazione cessa tra i coniugi l’obbligo di convivenza, mentre gli altri obblighi, quelli di assistenza, collaborazione e sostegno economico vengono ad esser diversamente regolati.

LA SEPARAZIONE LEGALE PUÒ ESSERE GIUDIZIALE O CONSENSUALE

La separazione giudiziale è richiesta da uno dei coniugi al giudice competente, quando si verificano anche indipendentemente dalla volontà di uno o/e entrambi i coniugi, fatti da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da arrecare grave pregiudizio all’educazione della prole. Il giudice pronunziando la separazione dichiara ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.

La separazione consensuale, invece, è pronunziata dal Giudice su consenso di entrambi i coniugi.

Gli effetti della separazione cessano in caso di riconciliazione dei coniugi, ed in tal caso la separazione può essere nuovamente pronunciata soltanto per fatti posteriori alla riconciliazione.

Il giudice nel pronunciare la separazione stabilisce le condizioni che regolano i rapporti tra coniugi e tra coniugi e figli, condizioni che, nel caso di separazione consensuale sono concordate dai coniugi, ferma restando la possibilità per ogni coniuge di richiedere in ogni tempo al giudice competente la modifica delle condizioni di separazione, relativamente all’affidamento dei figli nonché alle condizioni economiche.

Il giudice nel pronunciare la separazione stabilisce le condizioni che regolano i rapporti tra coniugi, e tra coniugi e figli, ferma restando la possibilità per ogni coniuge di richiedere in ogni tempo al Giudice competente, la modifica delle condizioni di divorzio, relativamente all’affidamento dei figli nonché alle condizioni economiche.

Successivamente alla pronuncia della separazione, occorre che la medesima, affinché abbia effetto, Sia omologata dal Tribunale.